Statuto AUPCi

Dettagli

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI PROTEZIONE CIVILE LUGANO CITTÀ (AUPCI)

 

I. Nome, sede scopo

 

Articolo 1
Nome

  1. L'Associazione Ufficiali di Protezione Civile Lugano Città (AUPCi) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).

  2. L'AUPCi è un'istituzione di utilità pubblica; essa è apolitica ed aconfessionale e non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 2

Sede

La sede dell'AUPCi è istituita presso l’Ufficio consortile della Regione di protezione civile di Lugano Città (in seguito: Ufficio).

Articolo 3 

Scopo

L'AUPCi opera nell'ambito della protezione della popolazione ed in particolare della protezione civile.

Essa segnatamente promuove:

a)   l'aggiornamento e la formazione dei soci

b)   l'informazione ai soci e alla popolazione

c)   la conoscenza del ruolo dell'ufficiale nell'organizzazione di PCi e nella società

d)   le relazioni di collegialità e di cameratismo tra i soci

e)   la collaborazione con le autorità e i partner (enti e associazioni) volte al miglioramento della reciproca conoscenza e cooperazione

f)      i contatti con altre analoghe istituzioni svizzere o estere (segnatamente autorità, enti e associazioni all'estero)

 

II. Soci

 

Articolo 4
Genere

  1. Possono divenire soci dell'AUPCi gli ufficiali attivi o altre persone fisiche già ufficiali di PCi, incorporati nella Regione PCi di Lugano Città (in seguito Regione), interessati al perseguimento dello scopo sociale.
  2. La qualità di socio va richiesta all'associazione e, in caso di accettazione da parte dell'Assemblea, si acquisisce pagando la tassa sociale.
  3. I soci onorari proposti dal Comitato o dall'Assemblea divengono tali non appena ammessi da quest'ultima, possono essere esonerati dall'obbligo di versamento della tassa sociale e godono degli stessi diritti degli altri soci.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • inoltrando al Comitato le dimissioni formali
  • per inadempienza degli obblighi sociali
  • per mancato pagamento della tassa sociale dopo due diffide
  • quale misura disciplinare per gravi motivi

 L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea su preavviso del Comitato.

 

III. Organizzazione

 

Articolo 6
Organi

Gli organi dell'AUPCi sono:

a)   l'Assemblea dei soci

b)   il Comitato

Articolo 7

Assemblea

L'Assemblea è la riunione dei soci e rappresenta l'organo supremo dell'AUPCi.

Ogni socio ha diritto di voto.

Articolo 8

Riunione

L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, e straordinariamente, su richiesta del Comitato o su domanda di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Essa viene convocata dal Comitato.

Articolo 9

Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea:

a)   la nomina del presidente e del Comitato

b)   la nomina dell'ufficio presidenziale (1 presidente, 2 scrutatori)

c)   l'approvazione del rapporto annuale

d)   l'approvazione dei conti annuali e dei preventivi

e)   l’approvazione dell’ammontare della tassa sociale

f)    l'approvazione del programma annuale d'attività

g)   le decisioni sulle proposte dei soci

h)   l'approvazione e la modifica degli statuti

i)    l'accettazione e l'esclusione di soci

j)    la designazione dei soci onorari

k)   lo scioglimento dell'associazione

Articolo 10 

Convocazione e quorum

L'Assemblea viene convocata, con indicazione dell'ordine del giorno (OdG) e preavviso minimo di 30 giorni, tramite comunicazione inviata ai singoli soci all'ultimo indirizzo postale o di posta elettronica comunicato all'AUPCi.

L'Assemblea può deliberare su qualsiasi oggetto indicato nella convocazione, purché siano presenti almeno due soci.

Temi non all’OdG possono essere discussi ma non sfociare in decisioni.

Le proposte di trattande supplementari da inserirsi nell’OdG dell’Assemblea devono pervenire in forma scritta al Comitato al più tardi 15 giorni prima della riunione.

In tal caso il Comitato invia ai soci un aggiornamento dell’OdG al più tardi 10 giorni prima della riunione.

Articolo 11

Votazioni

Le votazioni e le elezioni hanno luogo per alzata di mano, ove non venga deciso altrimenti dall'Assemblea.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti se non diversamente previsto dagli Statuti.

In caso di parità decide il presidente dell’Assemblea.

Articolo 12

Comitato

Il Comitato è nominato per tre anni.

Nessun socio può essere eletto in Comitato se ne ha già fatto parte per sei anni consecutivi (a meno che e fintanto che non vi siano candidature sufficienti a formare un Comitato nella compagine più ristretta prevista dagli statuti).

Esso si compone di:

  • 1 presidente
  • 1 vice presidente
  • 1 segretario - cassiere
  • 2-6 membri

Il Comitato ripartisce le cariche al suo interno (ad eccezione del presidente del Comitato, di nomina assembleare e che in seno al Comitato, in caso di parità, ha voto decisionale) e stabilisce i diritti di firma; esso può formare commissioni in funzione delle necessità, al suo interno come pure facendo capo a soci. Esso viene convocato dal presidente secondo necessità, di regola almeno una volta ogni tre mesi, con preavviso di 15 giorni dato per iscritto all'ultimo indirizzo postale o di posta elettronica, indicando l'ordine del giorno.

Sono ammesse decisioni per circolazione o altre modalità di convocazione purché nessuno dei membri di Comitato dichiari di opporvisi.

Articolo 13 

Competenze del Comitato

Il Comitato:

a)   amministra i beni dell'AUPCi

b)   convoca l'Assemblea generale ordinaria e quelle straordinarie

c)    da seguito alle decisioni dell'Assemblea

d)   provvede alla liquidazione degli affari correnti e delle questioni che non sono espressamente riservate all'Assemblea dei soci

e)   propone/preavvisa all’Assemblea la nomina dei soci onorari come pure l’accettazione o l’esclusione di soci

f)      propone l’ammontare della tassa sociale

g)   rappresenta l'AUPCi nei confronti di terzi

h)   può organizzare giornate o momenti di studio, di formazione o ricreative

i)      collabora con altre associazioni o organizzazioni per manifestazioni

j)      nomina delle eventuali commissioni di sua emanazione

 

IV. Finanze

 

Articolo 14
Risorse

Le tasse sociali sono parte integrante delle risorse dell'AUPCi.

L'Assemblea, su proposta del Comitato, fissa annualmente l'ammontare della tassa sociale; se omette di farlo, la tassa rimane uguale all’anno precedente.

L’AUPCi può comunque organizzare attività per raccogliere risorse. Il Comitato si riserva di accettare donazioni e contributi con cui perseguire lo scopo sociale.

Articolo 15

Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno civile.

Articolo 16

Indennità

I membri del Comitato e delle Commissioni hanno diritto unicamente alla rifusione delle spese effettive sostenute per l’espletamento della propria attività a favore dell’AUPCi, concordate preventivamente con il Comitato.

Articolo 17

Responsabilità

Per i suoi obblighi finanziari, l'AUPCi risponde soltanto con il patrimonio sociale.

 

V. Revisione dello Statuto

 

Articolo 18
Revisione

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, purché la relativa trattanda dettagliata figuri all'ordine del giorno inviato almeno 30 giorni prima.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti, ritenuto un minimo di 6 soci presenti.

Se una proposta di revisione è invece presentata solo durante un'Assemblea, essa può essere discussa, ma la decisione sarà presa solo dalla successiva Assemblea.

Qualunque socio può presentare, entro la fine di dicembre di ogni anno, proposte di modifica dello statuto che verranno inserite dal Comitato nell’ordine del giorno dell’Assemblea successiva.

 

VI. Scioglimento dell'associazione

 

Articolo 19
Scioglimento

Lo scioglimento dell'AUPCi viene deciso da un'Assemblea espressamente convocata e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti, ritenuto un minimo di 6 soci presenti.

In difetto di ciò, l’Assemblea è riconvocata per iscritto entro il termine di 10 giorni e le deliberazioni saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti, purché vengano prese a maggioranza dei votanti.

Articolo 20

Destinazione del capitale

In caso di scioglimento dell'AUPCi, l'Assemblea deciderà la destinazione del capitale sociale a enti o istituzioni vicini allo scopo sociale.

Sussidiariamente l’utile di destinazione andrà in beneficenza.

 

VII. Disposizioni finali

 

Articolo 21
Diritto sussidiario

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60 segg. CC.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costituente dell'AUPCi tenutasi a Cadro, in data 4 maggio 2010

Esso entra immediatamente in vigore.

 

Per il comitato:

 

Il presidente: Rossini Carmelo

Il segretario: Bertini-Morini Luigi

 

   
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